Statuto

SOCIETA’ ITALIA ARGENTINA

Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata Società Italia Argentina – S.I.A. La sua durata è illimitata.

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Roma, Via V. Veneto n. 7. Il Comitato Direttivo potrà istituire altre sedi sia in Italia che all’estero.

Art. 3 – L’Associazione, senza finalità di lucro, svolge la seguente attività:

a) promuovere e realizzare studi, seminari, convegni, manifestazioni culturali, sociali ed economiche per la diffusione della conoscenza e dell’immagine dell’Italia in Argentina e dell’Argentina in Italia;

b) interessare gli ambienti politici, economici, sociali e culturali italiani e argentini all’esame dei diversi aspetti delle relazioni tra i due paesi, al loro sviluppo e miglioramento.

Art. 4 – Possono essere soci dell’Associazione:

- soci individuali (persone fisiche, cittadini italiani e stranieri);

- soci collettivi (imprese, enti, associazioni, istituti, persone giuridiche in genere, italiane e straniere). Ciascun socio collettivo designa a rappresentarlo nella Associazione un delegato, che potrà essere sostituito previa comunicazione al Comitato Direttivo.

Personalità distintesi nel rapporti tra Italia ed Argentina, che abbiano o meno la qualifica di socio individuale, possono essere nominate soci onorari.Su proposta del Comitato Direttivo, la Assemblea Generale potrà istituire un Comitato di Onore i cui membri saranno nominati tra i soci onorari. Si diventa soci per delibera del Comitato Direttivo ratificata dall’Assemblea Generale. L’acquisto della qualità di socio comporta l’adesione agli scopi dell’Associazione e l’impegno a cooperare per il loro perseguimento, in conformità degli indirizzi stabiliti dagli organi sociali. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi nella misura determinata dall’Assemblea Generale, che potrà differenziare gli importi a seconda che si tratti di soci individuali o collettivi. I soci, in regola con il pagamento dei contributi, hanno diritto di beneficiare dei servizi e attività dell’Associazione. Le quote sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. I soci onorari non sono tenuti al pagamento dei contributi e hanno diritto di beneficiare dei servizi e attività dell’Associazione nei limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni comunicate per iscritto, per esclusione deliberata su proposta del Comitato Direttivo dall’Assemblea Generale per gravi motivi.

Art. 5 – Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea Generale;

- il Comitato Direttivo;

- il Presidente e il Vicepresidente;

- il Presidente Onorario qualora l’Assemblea deliberi di nominarlo;

- il Segretario Generale qualora il Comitato Direttivo deliberi di nominarlo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti qualora l’Assemblea deliberi di nominarlo

Art. 6 – L’Assemblea Generale è composta dai soci individuali e collettivi in regola con il pagamento dei contributi. Possono essere invitati a partecipare all’assemblea Generale senza diritto di voto i soci onorari. L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Comitato Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. L’Assemblea Generale è validamente costituita con le presenze richieste dall’ articolo 21 del Codice Civile, e delibera in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in sede straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Essa sarà convocata in Italia o anche in Argentina. L’Assemblea Generale delibera sulle seguenti materie:

a) in sede ordinaria: nomina di componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; approvazione del rendiconto economico preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale; ammontare dei contributi; ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto;

b) in sede straordinaria: modifiche dello Statuto; scioglimento dell’ Associazione.

Il Comitato Direttivo, anche su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto, può trasmettere l’avviso per la deliberazione con la richiesta di esprimere il voto per corrispondenza.A tal fine l’avviso dovrà essere trasmesso a tutti i soci anche in via telematica entro un termine non inferiore a trenta giorni rispetto a quello in cui ogni socio trasmetterà il suo voto.

Non è consentito il voto per corrispondenza per le seguenti materie:

- modifiche statutarie e scioglimento anticipato dell’associazione.

La proposta sottoposta al voto per corrispondenza si intenderà approvata se i voti favorevoli scrutinati saranno più dei voti contrari. Non saranno computati gli astenuti, e le schede bianche.

Art. 7 – Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di dodici membri che saranno eletti dalla Assemblea Generale tra i soci individuali o tra i delegati dei soci collettivi per il periodo di tre anni e potranno essere rinnovati. Il delegato di un socio collettivo cessa automaticamente di far parte del Consiglio Direttivo, qualora il socio collettivo che lo ha designato ne comunichi la sostituzione con altro delegato. Il Comitato Direttivo si riunirà su convocazione del Presidente, del vicepresidente o di almeno tre dei suoi membri che la richiederanno al Presidente. Il Comitato Direttivo potrà deliberare anche per corrispondenza. Per la validità delle sue delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato Direttivo promuove e provvede all’attività dell’Associazione, amministrandone i beni. Presenta all’Assemblea Generale il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale delle attività dell’Associazione. E’ competente in generale per tutto quanto non espressamente attribuito ad altri organi dell’Associazione.

Art. 8 – Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Comitato Direttivo, tra i suoi membri. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio. Il Presidente Onorario, che potrà essere nominato dalla Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, fino alla scadenza del Comitato stesso potrà partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea Generale.

Art. 9 – Il Segretario Generale potrà essere nominato dal Comitato Direttivo anche tra i suoi membri. Il Segretario Generale ha il compito di sovrintendere e coordinare l’attività dell’Associazione. In particolare dovrà curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo e svolgere tutti gli atti necessari al funzionamento dell’Associazione. L’eventuale emolumento del Segretario Generale è deliberato dal Comitato Direttivo.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove l’Assemblea deliberi di istituirlo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea Generale tra persone di adeguata professionalità. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per tre anni e possono essere confermati. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità della gestione economica e contabile dell’associazione. Il Collegio dei Revisori redige una relazione sul rendiconto economico preventivo e sul rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale che viene presentata all’Assemblea Generale. L’eventuale emolumento dei Revisori dei Conti è deliberato dall’Assemblea Generale, su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 11 – I beni dell’Associazione sono costituiti da:

a) contributi dei soci;

b) donazione e lasciti che essa può ricevere;

c) sovvenzioni che possono esserle accordate da soggetti pubblici o privati;

d) tutte le altre risorse che possano provenire dalle sue attività.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della stessa Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile.